Novità
29 giugno 2021

Quadro normativo per la prevenzione del COVID-19

Ridurre il rischio di contagio negli ambienti di lavoro alla luce del D.Lgs. 81/08.

Il complesso quadro normativo generato ai fini della prevenzione dei rischi di contagio COVID-19, ha tra i propri punti essenziali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“, entrato in vigore nel mese di aprile 2020.
Tale protocollo, nel definire un insieme di misure prevenzionistiche, prevede esplicitamente che tali misure siano, da parte delle imprese, da “integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Tale previsione assume particolare rilevanza, evidenziando di fatto l’importanza che, al pari dell’applicazione del protocollo, siano ugualmente applicati i requisiti analoghi e cogenti del Codice Civile (Art. 2087) e del D.lgs. 81/08 (Art. 29, comma 3) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, richiama l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di rielaborare la valutazione dei rischi “…in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione...”.
 
In questo quadro generale, si propone agli addetti ai lavori di adottare tecnologie di sanificazione dell’aria che consentono di superare, anche in termini di efficacia, la semplice tecnica della ventilazione dei locali ove la presenza di persone può aumentare i rischi di contagio.
Ciò è particolarmente rilevante in quelle situazioni in cui non risulta possibile, per motivi tecnici, provvedere ad adeguata ventilazione naturale o adottare interventi di ristrutturazione degli impianti di ventilazione/condizionamento dell’aria.
 
Lo stesso D.lgs. 81/08, laddove nell’affrontare il tema delle valutazioni del rischio biologico, per analogia applicabile al caso COVID-19, richiede ai datori di lavoro di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ai lavoratori l’esposizione ad agenti biologici, privilegiando le misure collettive di protezione (D.Lgs. 81/08 titolo X, capo II – Obblighi del Datore di Lavoro – Valutazioni del rischio).
Quanto sopra, ad ulteriore supporto delle scelte del datore di lavoro, si declina anche nella necessità di agire (Allegato IV, Art. 1.9.1. Microclima) affinchè i lavoratori dispongano di “aria salubre”, anche mediante impianti (Art. 1.9.1.4.) sottoposti a sanificazione.
 
La soluzione tecnologica dell’impiego massivo della sanificazione dell’aria mediante raggi ultravioletti, è certamente in linea con il requisito della necessità di adottare quelle soluzioni tecniche evolute che rispondono in pieno alle citate esigenze dei datori di lavoro, in particolar modo nell’affrontare il rischio pandemico.
 
 
 
I test di efficacia dei dispostivi SanificaAria hanno dimostrato specifica capacità di contrasto alla diffusione del Covid 19, per cui è da ritenere che i nostri prodotti abbiano i requisiti per soddisfare il precetto normativo di eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del patogeno specifico.
 
 

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